Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11601 - pubb. 13/11/2014
Non può essere concessa la provvisoria esecuzione per un importo inferiore a quello ingiunto
Tribunale Foggia, 05 Novembre 2014. Est. Di Molfetta.
Procedimento per ingiunzione - Opposizione - Concessione di provvisoria esecuzione parziale - Inammissibilità
Al di fuori dell’ipotesi espressamente previste dall’articolo 648, comma 1, seconda parte c.p.c., non può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, ossia per una minor somma rispetto a quelle ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto che spetta al giudice soltanto in fase di decisione; questa impostazione ha trovato conferma nella modifica dell’articolo 648 c.p.c. avvenuta ad opera dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231 del 2002, il quale l’ha introdotta limitatamente alla specifica ipotesi in cui sia contestata solo una parte dell’importo ingiunto. (Fattispecie in tema di anatocismo dove il giudice dell’opposizione ha ravvisato la mancanza di reciprocità degli interessi creditori e debitori di cui all’articolo 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Matteo Di Pumpo
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