Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11571 - pubb. 10/06/2014
Il credito del professionista che ha assistito l’impresa nella preparazione della domanda di concordato preventivo va ammesso in prededuzione nel successivo fallimento
Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2014. Est. Ragonesi.
Fallimento - Successione di procedure concorsuali - Concordato preventivo - Crediti sorti in funzione del concordato preventivo - Prededuzione - Sussistenza - Limiti
Il credito del professionista sorto a seguito delle prestazioni rese in favore dell’impresa per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.f., norma che ha portata generale e che non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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