Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11533 - pubb. 05/11/2014
Sequestro preventivo, bonifica, messa in sicurezza ed aggravamento del danno ambientale
Tribunale Napoli, 13 Ottobre 2014. Pres., est. Stefania Amodeo.
Sequestro preventivo, bonifica, messa in sicurezza ed aggravamento del danno ambientale – Intervenuto fallimento della società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo – Ordinanza di revoca del sequestro preventivo – Rilascio dei beni in favore dei curatori fallimentari – Riesame reale avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo
Fallimento – Mancanza di fondi – Tutela della salute dell’ambiente e dell’incolumità pubblica – Aree da bonificare di pertinenza del fallimento già sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. – Non tutelabilità da parte del fallimento dei superiori interessi pubblici – Tutela dei creditori fallimentari – Giudizio di bilanciamento di interessi – Prevalenza dell’interesse penale
Qualora una procedura fallimentare non sia dotata, neppure in previsione, di sufficienti risorse finanziarie per svolgere tutte le attività di gestione dinamica e statica delle aree sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. solo il mantenimento del vincolo penale è in grado di garantire l’esecuzione di adempimenti di particolare rilievo a tutela della salute, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica con conseguente prevalenza delle ragioni sottese al vincolo reale, rispetto all’interesse dei creditori fallimentari. (Raffaella Mancini) (riproduzione riservata)
Le esigenze cautelari tutelate dal sequestro preventivo si ritengono prevalenti rispetto agli interessi perseguiti dalla procedura fallimentare qualora vi sia la necessità di effettuare adempimenti di particolare rilievo a tutela della salute, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica, che esporrebbero la procedura fallimentare ad ingenti oneri insostenibili. (Raffaella Mancini) (riproduzione riservata)
Le ragioni dei creditori fallimentari, anziché essere tutelate, potrebbero essere frustrate qualora il curatore fallimentare debba sostenere ingenti oneri per l’acquisizione di beni sottoposti a sequestro preventivo a fronte di un’incerta e futura possibilità di realizzo di attivo fallimentare. (Raffaella Mancini) (riproduzione riservata)
Qualora gli organi fallimentari non siano in grado di sostenere un enorme dispendio di energie di natura economica che l’apprensione dei beni sottoposti a sequestro preventivo comporta per lo svolgimento di attività di gestione e di bonifica dei detti beni, sussiste una prevalenza delle ragioni sottese al vincolo reale rispetto a quelle attinenti alla tutela degli interessi dei creditori nella procedura fallimentare. (Raffaella Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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