Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11520 - pubb. 05/11/2014
La reversibilità può essere divisa in pari misura tra coniuge superstite ed ex coniuge
Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2014, n. 23102. Est. Bisogni.
Trattamento pensionistico – Reversibilità – Coniuge superstite – Coniuge divorziato – Riparto uguale al 50% – Legittimità – Sussiste
In materia di pensione di reversibilità, nella determinazione della quota di spettanza dell’ex coniuge del defunto – titolare di pensione – si deve sì tenere conto del criterio della durata dei matrimoni ma va anche valutata la eventuale esistenza di criteri correttivi (convivenza prematrimoniale, entità dell'assegno divorzile, condizioni economiche e personali) ed è quindi possibile pervenire a una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto nella attribuzione di tali indici di valutazione ulteriori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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