Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11475 - pubb. 30/10/2014
Sindrome ansioso-depressiva conseguente a patologia neoplastica e inabilità assoluta
Corte dei Conti, 26 Settembre 2014. Est. Anna Bombino.
Pensione di inabilità art. 2 comma 12 L. n. 335/1995 – Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa – Pubblico dipendente affetto da patologia neoplastica – Sussiste
L’inabilità che deve essere totale ed investire l’attività lavorativa generica deve identificarsi con uno stato di fatto caratterizzato dall’assenza di una capacità lavorativa tale da consentire un’attività redditizia senza usura ultra vires. Inoltre, l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa deve risultare completa nel senso di determinare una esclusione del soggetto dal mondo del lavoro al solo titolo della condizione invalidante. La sindrome ansioso-depressiva, insorta in seguito alla patologia neoplastica, comprimono in maniera significativa l’autonomia gestionale e relazionale della ricorrente in misura tale da renderla inidonea a qualsiasi attività lavorativa. (Pasquale Gallelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Pasquale Gallelli
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