Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11342 - pubb. 08/10/2014
Al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia, vanno rilevati e calcolati gli interessi a qualunque titolo convenuti
Tribunale Torino, 10 Giugno 2014. Est. Marra.
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia
Al fine di accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di usura è necessario - come ribadito dall’ormai consolidato orientamento della Cassazione civile - rilevare gli interessi moratori: la norma di interpretazione autentica (d.l. n. 394/2000) della legge sull’usura, infatti, prevede espressamente che, al fine di verificare l’eventuale superamento del «tasso soglia», vanno calcolati gli interessi a qualunque titolo convenuti (anche moratori, quindi). (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del «tasso soglia», il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. «spread») prevista per la determinazione del tasso moratorio; e non al tasso moratorio stesso. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
La soglia di usura cui confrontare il tasso «maggiorato» (: il tasso degli interessi corrispettivi, cui si aggiunge lo «spread» previsto per la determinazione del tasso moratorio) è il «tasso soglia» di cui alle rilevazioni trimestrali, privo di qualsiasi addizione. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
Il testo integrale
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