Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11320 - pubb. 06/10/2014
Prededuzione per le prestazioni svolte prima e dopo l’ammissione al concordato che sia stata successivamente revocata
Tribunale Milano, 05 Febbraio 2014. Pres., est. Bruno.
Fallimento – Accertamento del passivo – Crediti professionali per prestazioni svolte a favore della società fallita prima e dopo la sua ammissione al concordato preventivo, successivamente revocato dal Tribunale – Prededuzione – Sussiste
Devono essere ammessi al passivo fallimentare in prededuzione, ai sensi dell’art. 111 l.f., i crediti vantati dal professionista per prestazioni svolte a favore della società fallita prima e dopo la sua ammissione al concordato preventivo, senza che a ciò possa di per sé ostare la circostanza che l’ammissione al concordato sia stata revocata successivamente all’espletamento delle prestazioni predette. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Crediti sorti in relazione ad altre procedure concorsuali
Crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale - ∙ Credito del professionista
- ∙ Crediti sorti nella procedura di concordato estinta
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
Il testo integrale
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