Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11313 - pubb. 06/10/2014
Revocatoria fallimentare di anticipi in conto corrente. Riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria
Tribunale Bergamo, 28 Aprile 2014. Est. Vitiello.
Revocatoria fallimentare - Esenzioni di cui all’articolo 67, comma 3, L.F. - Eccezioni al principio generale della revocabilità di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili di cui all’articolo 67, comma 2, L.F. - Rilevanza della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie anche dopo la riforma del 2005
Revocatoria fallimentare - Versamenti per anticipazioni in conto corrente - Atti di pagamento anormali - Esclusione
Revocatoria fallimentare - Versamenti per anticipazioni in conto corrente - Atti solutori anomali - Esclusione - Natura solutoria del pagamento della banca - Distinzione
Operazioni bancarie - Anticipo dietro presentazione di ricevuta bancaria, di fattura con cessione di credito o mandato all’incasso in rem propria con patto di compensazione - Mezzo di pagamento anormale - Esclusione - Rilevanza delle operazioni bancarie considerate nella loro globalità
Revocatoria fallimentare - Significato dell’aggettivo “durevole” - Stabilità nel tempo dell’effetto solutorio - Determinazione del periodo successivo mediante criterio relativo e non assoluto - Rilevanza della frequenza delle movimentazioni del conto
Revocatoria fallimentare - Significato dell’aggettivo “consistente” – idoneità dell’atto a ledere la par condicio creditorum - Utilizzo di parametri interni al rapporto di conto corrente - Ampio spettro di criteri utilizzabili dal giudice con inevitabile valutazione discrezionale - Rilevanza dell’entità massima dell’esposizione debitoria nel semestre antecedente, dell’entità media delle rimesse, dell’ammontare dell’esposizione debitoria
Le fattispecie di esonero dall’azione revocatoria di cui all’articolo 67, comma 3, L.F. sono eccezioni al principio generale della revocabilità di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili espresso dall’art. 67, comma 2, L.F. Pertanto, la distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, mantiene rilievo anche dopo la riforma del 2005 della disciplina delle azioni revocatorie, con la conseguenza che la natura solutoria della rimessa è e rimane un presupposto indispensabile per la sua potenziale revocabilità, ulteriormente condizionata dai requisiti della consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, i versamenti corrispondenti ad anticipazioni dietro presentazione di ricevute bancarie o fatture su conto affidato non possono essere di per sé considerati atti solutori anormali, in quanto l’accreditamento eseguito dalla banca sul conto corrente costituisce un ordinario atto di ripristino della provvista assicurata dall’affidamento, secondo una dinamica che risponde alla fisiologia dei rapporti tra la banca e il suo cliente commerciale, ma soprattutto secondo lo schema contrattuale in essere tra banca e cliente affidato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le anticipazioni effettuate dalla banca in conto corrente sono prestiti ad utilizzo ripetuto, in cui ad una pluralità di finanziamenti consegue una pluralità di estinzioni, così che gli accrediti possono essere considerati atti di natura solutoria soltanto ove vengano effettuati a copertura di precedenti anticipazioni rimaste insolute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’anticipo dietro presentazione di ricevuta bancaria o fattura, accompagnato dalla cessione del credito o da un mandato all’incasso in rem propriam con patto di compensazione, non può rappresentare un mezzo di pagamento anormale perché interviene quale atto esecutivo di un contratto tra le parti, banca e cliente. Sono, in realtà, le operazioni bancarie considerate nella loro globalità, comprensive quindi della contestuale cessione di credito, o dalla compensazione tra il credito della banca originato dall’anticipazione ed il debito della banca dipendente dall’incasso del credito per conto del cliente che possono essere considerati atti di pagamento anomali, ma non l’anticipazione che li precede, salvo che quest’ultima vada a coprire eventuali precedenti anticipi seguiti da insoluti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il significato dell’aggettivo “durevole”, contenuto nell’articolo 67, comma 3, L.F. deve essere individuato nel concetto di stabilità nel tempo dell’effetto solutorio e si risolve nel ritenere che soltanto il versamento (con effetto retroattivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti (non necessariamente di importo corrispondente, ma anche superiore, o inferiore ma non tali da ridurre il ripianamento al di sotto della individuata soglia di consistenza), abbia l’effetto di determinare la durevole riduzione dell’esposizione debitoria. Nella determinazione del periodo successivo rilevante ai detti fini, si deve far ricorso ad un criterio relativo e non assoluto, dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto, per cui è innegabile che lo stesso periodo possa avere una rilevanza diversa se riferito ad un conto caratterizzato da un’intensa movimentazione o piuttosto ad un conto con movimentazioni occasionali. Ne deriva che qualche giorno di stabilità sarà sufficiente solo in presenza di un conto con rimesse e prelevamenti infra giornalieri, non nell’ipotesi in cui il conto sia caratterizzato da movimentazioni più rarefatte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Per stabilire quale sia la soglia oltre la quale la restituzione alla banca possa dirsi consistente, deve escludersi che sia possibile riferirsi ad un criterio quantitativo assoluto, che prescinda cioè dagli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta. La premessa pare difficilmente contestabile, rispondendo ad una regola interpretativa imperniata sul buon senso e sulla considerazione, in apparenza convincente, secondo cui la revocabilità in concreto di un atto potenzialmente pregiudizievole per la massa dei creditori va necessariamente fatta dipendere dalla sua idoneità a ledere la par condicio in misura apprezzabile e non trascurabile. Tuttavia, se l’intento del legislatore fosse davvero soltanto quello di escludere dall’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 67, comma 2 l. fall. quelle operazioni che non siano idonee, da un lato a depauperare il patrimonio del fallito in maniera significativa, dall’altro a compromettere in misura altrettanto significativa il diritto dei creditori concorsuali ad un soddisfacimento imparziale, la revocabilità potrebbe essere esclusa anche in presenza di rimesse per importi rilevanti, in ragione dell’entità complessiva del dissesto, ove quest’ultima sia tale da ridurre l’impatto pregiudizievole della rimessa sulla singola posizione creditoria concorsuale. In altri termini, l’entità del dissesto finirebbe per condizionare, dall’esterno, la revocabilità della rimessa, il che non pare accettabile, pur considerando l’indubbia indeterminatezza del criterio normativo. Più corretto deve quindi ritenersi che il legislatore abbia voluto tutelare la banca rispetto ad obblighi restitutori eccessivi, ed abbia espresso tale esigenza di contenimento sia con la previsione della necessaria consistenza (e durevolezza) della rimessa, sia con la norma di chiusura di cui all’art. 70, comma terzo L.F., che limita l’obbligo restitutorio alla differenza tra la massima esposizione debitoria nel semestre sospetto e quella cristallizzata al momento di apertura del concorso dei creditori del correntista. Per escludere la revocabilità della rimessa è pertanto necessario riferirsi esclusivamente a parametri interni al rapporto (di conto corrente) in essere tra banca e correntista poi dichiarato fallito. Ne consegue un inevitabile ampio spettro di criteri utilizzabili dal giudice, la cui discrezionalità si rivela inevitabilmente ampia. Tali parametri possono essere integrati dall’entità massima dell’esposizione debitoria del conto corrente nel semestre antecedente al fallimento, dall’entità media delle rimesse (ed eventualmente anche dei prelevamenti) sul conto, nel periodo sospetto o nel periodo immediatamente antecedente al semestre, dall’ammontare dell’esposizione debitoria nel momento in cui la rimessa della cui consistenza si tratta è stata effettuata, infine dall’importo massimo di cui possa essere chiesta la restituzione, così come individuato applicando il principio di cui all’art. 70, ultimo comma L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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