Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11155 - pubb. 17/09/2014
Segnalazione a sofferenza, caratteristiche e cautela richiesta all’intermediario segnalante
Tribunale Milano, 28 Agosto 2014. Est. Milone.
Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Verifica della situazione di fatto – Peculiare attenzione da parte della banca – Necessità
Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Nozione
Centrale dei Rischi – Segnalazione a sofferenza – Riscontro nella fattispecie concreta
La segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità che la caratterizza rispetto ad altre segnalazioni in Centrale Rischi, che sono di carattere automatico, richiede all’intermediario segnalante una verifica particolarmente attenta della situazione di fatto al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
La nozione di sofferenza, come rilevante ai fini di segnalazione in centrale Rischi, si identifica in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica, senza peraltro fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità o anche all’insolvenza presa in considerazione dall’art. 5 legge fallimentare. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
In assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziali di condanna), l’utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non costituisce indice di sussistenza di una situazione di sofferenza. Lo stesso vale per il fatto in sé della sussistenza di sconfinamenti bancari e pure da quello dato dal ritardo di alcuni mesi nel deposito dell’ultimo bilancio. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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