Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11142 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Rovigo, 11 Settembre 2014. .


Concordato preventivo - Sospensione ex articolo 169 bis L.F. - Richiesta di sospensione quale parte della proposta concordataria - Valutazione rimessa al ceto creditorio e valutazione del tribunale in termini di mera compatibilità con la proposta - Tutela del terzo contraente - Raffronto con l’eventualità fallimentare



Lo scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 169 bis L.F. è parte della proposta concordataria rimessa, come tale, al sindacato del ceto creditorio, per cui il tribunale è chiamato ad operare una valutazione in termini di mera compatibilità della richiesta di scioglimento con la proposta di concordato, tenendo presente che il rigetto della richiesta del debitore potrebbe non risolversi in una tutela del terzo contraente, potendo concorrere a determinare la transizione alla procedura fallimentare con analoga sorte del rapporto pendente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato