Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11029 - pubb. 04/09/2014

Commissioni di istruttoria, illegittimità e onere della prova a carico della banca

ABF Roma, 16 Maggio 2014, n. 3260. Est. Colombo.


Conto corrente – Sconfinamenti – CIV – Legittimità – Risarcimento

Conto corrente – Sconfinamenti – CIV – Onere della prova



La clausola contrattuale, che prevede l’applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV) al «verificarsi di ogni operazione di addebito sul conto corrente che … generi una situazione di mancanza di disponibilità di fondi del conto stesso», fa sì che la CIV si configuri – contro lo spirito e la lettera dell’art. 117 bis T.U.B. – quale equipollente di altre commissioni, invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 117 bis T.U.B. Tale intensivo utilizzo della CIV è, pertanto, illegittimo. Ne deriva il diritto del cliente al risarcimento degli addebiti operati a questo titolo, maggiorati degli interessi legali (maturati dalla data del reclamo al saldo). (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

L’onere di dimostrare di avere compiuto una corrispondente istruttoria veloce di fido per ogni singola applicazione della relativa commissione grava sulla banca che, a seguito di sconfinamenti, addebiti al cliente commissioni di istruttoria. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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