Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1102 - pubb. 10/02/2008

Obblighi informativi e rating

Tribunale Firenze, 06 Luglio 2007. Est. Pezzuti.


Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell'intermediario – Omessa comunicazione del rating – Violazione – Sussistenza.

Doveri informativi dell'intermediario – Effettiva conoscenza da parte dell'investitore delle caratteristiche del prodotto, del rischio e dell'adeguatezza dell'operazione – Necessità.

Violazione dei doveri informativi – Risarcimento del danno e risoluzione del contratto – Gravità dell'adempimento – Contratto di durata – Effetti della risoluzione limitati al singolo ordine di acquisto.

Violazione dei doveri informativi – Quantificazione del danno e obblighi di restituzione – Interessi legali – Rivalutazione monetaria – Onere di allegazione – Necessità.



Il rating costituisce un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del tipo di investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata indicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi informativi. L'intermediario pertanto ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell'investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli obblighi informativi dell'intermediario possono dirsi concretamente adempiuti solo quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A fronte della violazione delle norme di condotta dell'intermediario, all'investitore spetta il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento e/o del risarcimento del danno, con la precisazione che: i) oggetto della domanda di risoluzione dovrà essere il contratto base e non l'ordine di negoziazione che ne costituisce solo un momento esecutivo; ii) la gravità dell'inadempimento andrà vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore; iii) vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli altri ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui venga dichiarata la risoluzione del contratto, l'intermediario verrà condannato alla restituzione della somma pagata per l'acquisto del prodotto finanziario e degli interessi al tasso legale. Il maggior danno da svalutazione monetaria dovrà essere provato e nonostante, in difetto di prove specifiche, il giudice possa far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del denaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere dall'assolvimento quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Benedetta Ciatti


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