Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10772 - pubb. 09/07/2014
Il termine di cinque anni per la conservazione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate ha natura amministrativa e non esonera la banca dall’onere della prova
Tribunale Torino, 25 Giugno 2014. Est. Ciccarelli.
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro e forma scritta ad substantiam – Mancata sottoscrizione sia da parte del cliente, sia da parte della banca – Nullità – Sussistenza
Obbligo di conservazione della documentazione relativa al contratto quadro – Termine minimo – Irrilevanza ai fini civilistici
Deve dichiararsi la nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari quando non risulti prodotto in giudizio né un esemplare sottoscritto dal cliente, né un esemplare sottoscritto dall’addetto della banca. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)
La disposizione che prescrive il termine minimo di cinque anni (art. 54 reg. Consob 5387/1991) per la conservazione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate, ha natura amministrativa ed è finalizzata a consentire l’attività ispettiva e di controllo delle autorità di vigilanza e non autorizza la distruzione della documentazione, qualora questa sia necessaria per provare l’avvenuta conclusione di un contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità. A nulla rileva, pertanto, l’impossibilità materiale per la banca convenuta in giudizio di produrre o fornire copia della documentazione relativa al contratto quadro di investimento che, dunque, deve essere dichiarato nullo. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio De Francesco
Il testo integrale
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