Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10771 - pubb. 09/07/2014
Obbligazioni Lehman Brothers: imprevedibilità del default; obblighi informativi della banca aderente al consorzio Pattichiari; natura e contenuto dell’obbligo di informazione sulla variazione dei livelli di rischio dei titoli
Tribunale Torino, 10 Giugno 2014. Est. Liberati.
Obblighi informativi degli intermediari - Variazione delle informazioni riguardanti le caratteristiche dei servizi - Variazione dei livelli di rischio dei titoli presenti in portafoglio - Esclusione
Obblighi informativi degli intermediari - Obbligo di informazione continuativa - Verifica dell’adeguatezza del portafoglio del cliente nel suo insieme
Obblighi informativi degli intermediari - Adesione della banca al consorzio Pattichiari - Obbligo di informare il cliente in ordine alla variazione del rating al di sotto di A- e dell’indice VaR - Fattispecie in tema di obbligazioni Lehman Brothers
Obbligazioni Lehman Brothers - Mantenimento di un rating elevato fino al giorno della dichiarazione di insolvenza
L’obbligo normativo degli intermediari di informare i propri clienti delle variazioni delle informazioni riguarda le caratteristiche generali dei servizi e attività di investimento svolte ma non anche qualsiasi variazione dei livelli di rischio dei titoli acquistati in precedenza ed ancora presenti nel portafoglio degli investitori. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
L’obbligo di informazione continuativa prevede solo la verifica dell’adeguatezza del protafoglio del Cliente nel suo insieme e non già di ogni singolo titolo in esso presente. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
L’adesione della banca al consorzio Pattichiari determina l’obbligo per la banca di informare il cliente qualora si verifichino due profili di rischio e precisamente: a) variazione del rating assegnato dalle agenzie riconosciute a livello internazionale al di sotto di A-; b) variazione dell’indice VaR superiore all'1% su base settimanale. Nel caso delle obbligazioni Lehman le agenzie avevano mantenuto un rating elevato (superiore ad A-) fino alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura Chapter 11 (avvenuto il 15 settembre 2008) e non si era mai verificata, fino alla data del default, una modifica percentuale del VaR in misura superiore all'1% su base settimanale. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
Il mantenimento di un rating elevato fino al giorno della dichiarazione d’insolvenza rende palese che il mercato finanziario non ha mai avvertito, prima dell’irreparabile, i sintomi del default, con la conseguenza che non può rimproverarsi alla banca di non aver previsto il default di Lehman Brothers. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone
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