Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1076 - pubb. 02/02/2008
Offering circular e rating
Tribunale Alba, 03 Ottobre 2007. Est. Potito.
Doveri informativi dell’intermediario – Contenuto dell’offering circular – Mancanza di rating – Limiti all’emissione.
Doveri informativi dell’intermediario – Informazione specifica relativa al titolo – Necessità.
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento – Risarcimento del danno – Quantificazione.
L’intermediario, quale operatore qualificato, già a partire dal 1999, doveva valutare le obbligazioni Cirio come titoli ad alto rischio in considerazione dell’indebitamento della società risultante dalle offering circulars, della mancata sottoposizione dei titoli al giudizio di rating, nonché in considerazione del fatto che gli stessi erano emessi in Lussemburgo con conseguente inapplicabilità dei limiti e della garanzia di cui all’art. 2412 nel testo allora vigente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’intermediario ha l’onere di provare di aver informato l’investitore della natura particolarmente rischiosa dei titoli negoziati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione dell’obbligo di informazione previsto all’art. 28 Reg. Consob, costituendo inadempimento rispetto ad uno specifico dovere gravante sull’intermediario, determina un obbligo risarcitorio in favore degli investitori da ragguagliarsi al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
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