Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10687 - pubb. 30/06/2014
Non compete alla banca l’onere di provare la natura solutoria delle rimesse delle quali viene chiesta la ripetizione
Tribunale Mantova, 11 Giugno 2014. Est. Benatti.
Conto corrente – Ripetizione di pagamenti indebiti – Prescrizione – Decorrenza – Distribuzione dell’onere della prova
Nell’ambito dell’azione di ripetizione del cliente di indebiti pagamenti fatti alla banca, la tesi di Cass. SS.UU. n. 24418/2010 (che distingue il correre della prescrizione a seconda si tratti di rimessa intrafido o extrafido, per quest’ultima eventualità muovendo la stessa dal versamento e non dalla chiusura del conto) non comporta necessariamente che la banca debba provare la natura solutoria di ogni rimessa. La tesi sostenuta da Cass. 26 febbario 2014, n. 4518 non può essere condivisa perché basata su una presunzione non provata e perché impone alla banca una prova negativa. Pertanto, si deve ritenere che la “banca adempie al proprio onere di prova dell’eccezione allegando e deducendo il decorso del termine decennale” dalla rimessa, spettando invece al correntista l’onere di provare il carattere ripristinatorio della stessa. (riproduzione riservata).
Testo Integrale