Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10676 - pubb. 26/06/2014

Danno da mancato riconoscimento del figlio e azione di regresso: prescrizione

Tribunale Roma, 07 Marzo 2014. Est. Albano.


Riconoscimento del figlio – Omesso riconoscimento – Azione di regresso per le spese sostenute fin dalla nascita – Prescrizione (art. 2935 c.c.)

Riconoscimento del figlio – Omesso riconoscimento – Danno da mancato riconoscimento – Prescrizione

Documenti provenienti da terzi in funzione probatoria – Efficacia di prova – Esclusione – Condizioni – Assunzione in contraddittorio mediante testimonianza – Necessità – Sussiste



In materia di mancato riconoscimento del figlio, l’obbligo del mantenimento sorge comunque per il solo fatto della nascita e non anche per l’accertamento giudiziale dello status di genitore. Le relative azioni, dunque, possono essere proposte verso colui che ha omesso il riconoscimento, a prescindere da una decisione che ne accerti la paternità: questione che, peraltro, può essere oggetto di accertamento incidentale. Ne consegue che la prescrizione dell’azione di regresso decorre da ogni singola spesa effettuata. Il termine è senz’altro quello decennale, non vertendosi in materia di alimenti, ma di regresso in materia di obbligazioni solidali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le conseguenze dell’illecito cd. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza (v. Cass. n. 5652 del 2012 ), si articolano nel danno derivante da violazione dell’obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Anche in ordine a tale domanda il convenuto eccepisce l’intervenuta prescrizione. Deve ritenersi che per l’azionabilità del diritto al risarcimento del danno da violazione dei doveri genitoriali non sia necessaria la sussistenza di una sentenza sullo status passata in giudicato. Quanto al danno patrimoniale, il termine deve esser individuato nel momento in cui il figlio raggiunge l’indipendenza economica, in quanto in quel momento cessa il dovere del genitore di contribuire al suo mantenimento. Quanto agli altri datti, al di là dei compiti strettamente educativi, i doveri giuridici di solidarietà, protezione e cura permangono fino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia anche psicologica che verosimilmente, nella maggior parte dei casi, coincide con il raggiungimento dell’autonomia economica e, quindi, con il momento in cui cessa l’obbligo di mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

I documenti provenienti da terzi, non confermati attraverso una testimonianza in giudizio, non hanno alcun valore probatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale