Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10640 - pubb. 23/06/2014
Contratto di swap, causa mandati, cliente non interessato a prodotti speculativi e difetto di causa concreta
Tribunale Cosenza, 18 Giugno 2014. Est. Lento.
Contratti derivati - Contratti di swap - Successione di più contratti che trovano giustificazione nella chiusura dei precedenti con nozionale di riferimento superiore - Funzione speculativa
Contratti derivati - Contratti di swap - Rapporto dell'intermediario con il cliente caratterizzato da "causa mandati" - Operatore non qualificato non interessato all'utilizzo di strumenti speculativi - Difetto di strutturazione del derivato che non assolve a funzione di copertura - Mancanza di causa concreta
La rinegoziazione dei contratti derivati mediante la risoluzione anticipata dello swap e la compensazione del saldo negativo con il pagamento (up front) che trova giustificazione nella conclusione nel successivo contratto di swap, avente un nozionale di riferimento superiore, assume una funzione necessariamente speculativa, in quanto diretta a ridurre o a differire nel tempo il concreto realizzarsi della perdita provocata dallo swap precedente. In tale situazione, appare evidente come il funzionamento dello swap non assicuri alcuna funzione di copertura del rischio, ma, al contrario, lo amplifichi al variare dell'Euribor restringendo, annullandolo, il range di utilità per il cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tenendo presente che l'intermediario finanziario agisce in forza di un mandato secondo canoni di trasparenza e nell'interesse del cliente (art. 21 TUF), qualora quest'ultimo non sia un operatore qualificato interessato all'utilizzo di strumenti speculativi, deve ritenersi affetto da vizio genetico di strutturazione e, quindi, privo di causa concreta, il prodotto finanziario che non assolva a funzioni di copertura del rischio e che, attraverso un livello di sofisticazione e di complessità del prodotto derivato che ne snatura la funzione di copertura, ponga interamente a carico del cliente l'alea ad esso connaturata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Ferraiolo
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