Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10462 - pubb. 26/05/2014
Mantenimento dei figli: la Cassazione si apre alla ripetibilità delle somme versate quando il titolo è venuto meno
Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2014, n. 11489. Est. Giancola.
Somme versate dal genitore, a titolo di mantenimento della prole – Rimozione dell’assegno di mantenimento per la sopraggiunta indipendenza economica dei figli – Somme versate dopo il provvedimento di modifica – Ripetibilità – Sussiste
Nel caso in cui l’obbligo di mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore venga revocato con provvedimento giudiziale, per il raggiungimento della indipendenza economica dei figli, l’onerato ha diritto a ripetere le somme che abbia versato dal momento in cui il titolo è venuto meno. La ritenzione non può ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia già divenuto economicamente autonomo ed in cui l'accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell'obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell'altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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