Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10440 - pubb. 21/05/2014

Libretto di risparmio al portatore e foro del consumatore

Tribunale Busto Arsizio, 07 Maggio 2014. Est. Maria Eugenia Pupa.


Libretto di risparmio al portatore – Azione per il pagamento – Competenza territoriale – Foro del consumatore – Presupposti.



Il portatore di un libretto di risparmio non nominativo che abbia chiesto giudizialmente all’istituto di credito il pagamento della somma ivi depositata può invocare il c.d. “foro del consumatore” solo nei casi in cui provi che il contratto di deposito era stato a suo tempo da lui stipulato per scopi estranei alla propria attività professionale/imprenditoriale, oppure era stato stipulato da altro soggetto definibile come “consumatore” in base alla normativa in materia di contratti del consumatore (nella specie il tribunale ha escluso che il portatore di alcuni libretti di risparmio non nominativi potesse beneficiare del foro del consumatore, in relazione all’azione giudiziaria per ottenere il pagamento delle somme depositate sui libretti, in mancanza di prova della qualità di “consumatore” in capo al contraente originario dei libretti). (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Albè


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