Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10412 - pubb. 14/05/2014

Il minore di 16 anni può riconoscere il figlio su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni e non del TO

Tribunale Genova, 05 Dicembre 2013. Est. Viarengo.


Riconoscimento da parte di genitore infrasedicenne – Competenza del tribunale per i Minorenni – Sussiste.



Ai sensi del comma quinto dell’art. 250 del codice civile, come novellato dall’art. 1 della legge 10/12/12 n. 219, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. La competenza alla autorizzazione spetta al Tribunale dei Minorenni, ai sensi dell’art. 251 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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