Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10388 - pubb. 08/05/2014

Principio della domanda, preclusioni processuali e nullità relativa per mancanza del contratto quadro ai sensi dell’art. 23 del TUF.

Tribunale Taranto, 09 Aprile 2014. Est. Annagrazia Lenti.


Preclusioni processuali – Corrispondenza fra chiesto e pronunciato – Decadenza dalla possibilità di rilevare un vizio della relazione del CTU – Nullità relativa per mancanza di contratto quadro.



Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario opera non solo nell’interesse delle parti, in attuazione del principio di parità e al fine di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio, ma anche nell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo; sicché, la tardività delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal Giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della  parte legittimata alla contestazione oppure dall’eventuale accettazione del contraddittorio. (Aurelio Arnese e Cataldo Francesco Pulpito) (riproduzione riservata)

Il processo deve riflettere, nella dinamica concreta, la scansione prevista dal codice e il Giudice deve controllare e garantire che le fasi del giudizio siano in linea con le prescrizioni normative, in punto di termini e di conformità del contenuto degli atti difensivi al modello delineato dal Legislatore; del pari, ha il dovere di rilevare le difformità e le preclusioni. (Aurelio Arnese e Cataldo Francesco Pulpito) (riproduzione riservata)

La difesa della convenuta, non  redigendo la prima memoria prevista dal 6° comma dell’art. 183 c.p.c., omette di definire il thema decidendum  dal lato delle eccezioni e delle domande riconvenzionali già proposte nella comparsa costitutiva, sicché la specificazione del fatto costitutivo delle domande  riconvenzionali non può intervenire nella successiva memoria prevista dalla norma citata per le repliche alle domande e/o eccezioni di controparte e per le richieste istruttorie. (Aurelio Arnese e Cataldo Francesco Pulpito) (riproduzione riservata)

L’eccezione di un vizio procedimentale riferito al perito, in termini di omessa convocazione delle parti  per l’esame di ulteriore documentazione, ove non sollevata neanche nei verbali delle udienze successive alle operazioni peritali, deve ritenersi tardiva se formulata solo nella comparsa conclusionale (cfr, tra le altre, Cass. Sez. II, 14.02.2013 n. 3716). (Aurelio Arnese e Cataldo Francesco Pulpito) (riproduzione riservata)

In ordine  alla questione che attiene alla nullità relativa - che cioè solo l’investitore può far valere per mancanza del contratto quadro ai sensi dell’art. 23 TUF  (D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni e integrazioni) - e in particolare se la  invalidità travolga necessariamente tutti i negozi d’investimento “a valle del contratto” oppure solo quelli espressamente indicati dall’investitore in veste d’attore, è fondamentale applicare il principio  della domanda e di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, secondo cui l’attività cognitiva e valutativa non può che riguardare i profili indicati dagli attori nell’atto di citazione e quelli indicati dalla convenuta nella comparsa costitutiva. Quando  la convenuta non abbia depositato la prima memoria prevista dal 6° comma dell’art.183 c.p.c.,  non possono prendersi in considerazione i profili indicati nella seconda memoria. (Aurelio Arnese e Cataldo Francesco Pulpito) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Aurelio Arnese e dell'Avv. Cataldo Francesco Pulpito, Università degli Studio “Aldo Moro” di Bari e Taranto


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