Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10352 - pubb. 02/05/2014

Rifiuto di finanziamento e dovere dell'intermediario di fornire al cliente precise informazioni sulle ragioni del diniego rapportate alle concrete circostanze individuali

ABF Milano, 13 Marzo 2014, n. 1546. Est. Santoro.


Diniego di credito – Informazione specifica.



Qualora l’intermediario, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica, decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è tenuto a fornire al cliente precise informazioni circa le ragioni del diniego. Sono da ritenersi appropriate, in tal senso, quelle motivazioni che, pur essendo applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela, siano adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali. (Livia Franco) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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