Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10258 - pubb. 03/04/2014
Pende il divorzio: che sorte la modifica delle condizioni di separazione?
Appello Catania, 06 Febbraio 2014. Est. Russo.
Giudizio di Divorzio pendente – Revisione delle condizioni di separazione – Rapporti – Condizioni – Provvedimenti cd. de futuro.
Pendendo il giudizio di divorzio, è ancora possibile (ma solo in certi limiti) chiedere la revisione delle condizioni di separazione. Si deve, infatti, operare una distinzione in relazione al contenuto della domanda, ed all’arco temporale cui si riferisce, tenendo conto non già della mera proposizione della domanda di divorzio, ma dell’effetto della adozione dei provvedimenti ex art. 4 legge 898/1970. Ebbene, non è precluso, pur in pendenza di giudizio di divorzio, mantenere ferma la precedente domanda di modifica delle condizioni della separazione. La pronuncia di scioglimento del matrimonio, infatti, opera ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato, e quindi non comporta la cessazione dalla materia del contendere nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione iniziato anteriormente e ancora pendente, ove ne permanga l'interesse di una delle parti, in relazione alla regolamentazione del regime in uno specifico arco temporale. (Cass.8.5.1992, n. 5497; Cass. 28.10. 2005 n. 21091). Per quanto attiene alle richieste in materia di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale, trattandosi di provvedimenti de futuro, nel senso che non si può modificare il regime di affidamento per il passato, deve ritenersi ormai consolidata la competenza in merito del giudice del divorzio. Invece, per quanto riguarda il mantenimento, vero è che non possono coesistere due regimi economici diversi nello stesso tempo, ma fino alla adozione dei provvedimenti provvisori di divorzio resta vigente il regime economico proprio della separazione, che può essere modificato con effetto retroattivo, trattandosi di prestazioni patrimoniali, rispetto alle quali sono sempre possibili le restituzioni ed i rimborsi. Pertanto, in sede di revisione, resta procedibile la domanda di modifica delle condizioni economiche della separazione, limitatamente al periodo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’adozione dei provvedimenti provvisori di divorzio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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