Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10203 - pubb. 19/03/2014

Colpa medica, nesso causale tra fatto omissivo ed evento e differenza con il nesso causale penale

Tribunale Reggio Emilia, 27 Febbraio 2014. Est. Morlini.


Nesso causale civile tra fatto omissivo ed evento - Differenza con nesso causale penale - Giudizio controfattuale - Non necessità che il comportamento avrebbe impedito l’evento con certezza o con grado di probabilità prossimo alla certezza - Sufficienza che il comportamento avrebbe ‘più probabilmente che non’ impedito l’evento.

Colpa medica - Danno da perdita di chance - Differenza tra perdita di chance e danno futuro - Diversità delle domande - Nozione, natura e configurabilità del danno da perdita di chance.



La causalità in materia civilistica deve essere distinta dalla causalità in materia penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del ‘più probabile che non’, mentre nel processo penale opera la regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La domanda di risarcimento da perdita di chance, che va distinta dalla mera aspettativa di fatto giuridicamente non tutelabile, è ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno futuro da mancato raggiungimento del risultato sperato, trattandosi di beni giuridici diversi (fattispecie in trema di differenza tra perdita della chance di sopravvivere più a lungo e perdita del bene vita). (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione: l’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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