Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10141 - pubb. 06/03/2014
I tratti di personalità fanno parte del coniuge già prima del matrimonio: irrilevante dedurli nel processo di separazione ai fini dell’addebito
Tribunale Milano, 17 Luglio 2013. Est. Canali.
Separazione – Addebito – Tratti di personalità – Rilevanza – Esclusione – Domanda di addebito – Rigetto.
Si definiscono «tratti di personalità» quegli atteggiamento del coniuge che sono quei modi di pensare, agire, conoscere, rapportarsi con il mondo esterno, caratterizzati da una permanente stabilità e che sono sostanzialmente presenti in (quasi) tutte le fasi della vita di una persona, caratterizzandone, appunto, il suo modo di essere (descritti, ad esempio, in termini di: autoritarismo, carenza empatica nei confronti dei figli e della moglie, tendenza al controllo, ambiguità comunicativa, oscillazioni di umore). Tali tratti non solo sono costanti ma, proprio in quanto tali, sono da subito manifesti, palesi, sì che la scelta di vivere con una persona è la scelta di vivere con i suoi tratti di personalità salvo, ovviamente, che essi si modifichino sensibilmente diventando, eccessivamente, rigidi e non più flessibili (sia pure non necessariamente virando in disturbi di personalità ovvero in stati psicotici) finendo per incidere negativamente sulla qualità della vita di coppia rendendola intollerabile. I tratti di personalità, poiché conosciuti dal coniuge prima del matrimonio, non possono essere posti a fondamento di una domanda di addebito, in caso di separazione giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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