Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8912 - pubb. 08/05/2013

Dichiarazione giudiziale di paternità e competenza del tribunale ordinario

Tribunale Velletri, 08 Aprile 2013. Est. Eleonora Reggiani.


Dichiarazione giudiziale di paternità – Art. 269 c.c. – Competenza del Tribunale ordinario – Art. 38 disp. att. c.c. – Legge 219/2012 – Rito applicabile – Camerale – Esclusione – Rito ordinario – Sussiste – Erronea introduzione del rito, con ricorso invece che con citazione – Provvedimento del giudice – Integrazione atti – Sussiste.



L’azione di stato è disciplinata dall’art. 9 comma 2 c.p.c., da proporsi secondo il rito ordinario (v. l’art. 38 ultimo comma disp. att. c.c. così come risultante dalle modifiche apportate dalla l. 219/12); essendo il procedimento a cognizione ordinaria, l’atto introduttivo, con la forma del ricorso anziché della citazione, non contiene tutti gli elementi prescritti dall’art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. 18.08.06 n. 18201); pertanto, disposto il mutamento del rito, parte attrice dovrà integrare l’atto introduttivo con l’avvertimento previsto dall’art. 163 n. 7 c.p.c. e l’atto introduttivo, così integrato, dovrà essere notificato alle controparti, unitamente al decreto di conversione, contenente la fissazione della data di udienza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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