Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8911 - pubb. 08/05/2013
Dichiarazione giudiziale di paternità, conversione del rito da camerale in ordinario
Tribunale Milano, 29 Aprile 2013. Est. Buffone.
Dichiarazione giudiziale di paternità – Procedimento relativo a figlio minore di età – Modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. ad opera della Legge 219/2012 – Competenza del Tribunale Ordinario – Rito applicabile – Rito camerale – Esclusione – Rito Ordinario Sussiste – Erronea introduzione del rito – Mutamento del rito – Sussiste.
In virtù della nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., per effetto della legge 10 dicembre 2012 n. 219, la competenza sull’art. 269 c.c., anche in caso di minori, è del Tribunale ordinario e conseguentemente il rito applicabile è quello di cognizione ordinaria ex artt. 163 e ss. c.p.c. La legge 219/2012, infatti, ha rimosso la deroga al rito ordinario che era stata introdotta dall’art. 68 della legge 184-1983 così ripristinando la norma generale di cui all'art. 9, comma II c.p.c. Dove il rito sia stato introdotto erroneamente con ricorso invece che con citazione, il giudice può mutare ex officio il rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 con contestuale ordine di integrazione degli atti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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