Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8718 - pubb. 27/03/2013

Affidamento di minori e discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni

Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2013, n. 4945. Est. Ragonesi.


Affidamento dei minori – Provvedimenti in tema di decadenza dalla potestà – Competenza in pendenza di separazione – Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i Minorenni – Art. 38 disp. Att. c.c..



In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi" in concreto dedotti. Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento del minori nonché le modalità dell'affidamento; né vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà (cfr., da ultime, Cass. n. 6841 e 20352 del 2011). Sotto altro profilo, l'art. 709 ter c.p.c. stabilisce che competente a decidere in ordine alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale è "il giudice del procedimento in corso", ossia il giudice della separazione giacché la norma si inserisce tra quelle che disciplinano il procedimento di separazione personale dei coniugi. Analogamente l'art. 155 c.c. sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo. Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 c.c. che - attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 delle disp. att. c.c - affida al Tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione. (Cass. 9339/97). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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