Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35102 - pubb. 09/09/2026
La cessione della partecipazione in una società consortile non implica il subentro nel contratto e non attribuisce la prededuzione
Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23668. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.
Amministrazione straordinaria - Contratti pendenti - Contratto di società consortile - Contratto plurilaterale con scopo comune - Applicabilità dell'art. 74 l.fall. - Esclusione
Amministrazione straordinaria - Società consortile per azioni - Cessione della partecipazione - Subentro nel contratto consortile - Esclusione - Attività liquidatoria della procedura
Transazioni commerciali - Interessi moratori - Decorrenza - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Prestazione dei servizi
Il contratto di società, ancorché con causa consortile, non costituisce un contratto pendente ai sensi dell'art. 74 l.fall., poiché non si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive ancora ineseguite, ma di un contratto plurilaterale con scopo comune; ne consegue che l'eventuale subentro dell'organo della procedura nel rapporto consortile non attribuisce carattere prededucibile al credito relativo ai conferimenti ancora dovuti dal socio assoggettato alla procedura.
La cessione della partecipazione detenuta dall'amministrazione straordinaria in una società consortile per azioni costituisce un atto di liquidazione dell'attivo e non integra una manifestazione, neppure implicita, della volontà di subentrare nel contratto consortile; al contrario, essa esprime l'intento della procedura di dismettere la partecipazione e di non proseguire il rapporto sociale. (1)
Nelle transazioni commerciali, gli interessi moratori decorrono automaticamente allo spirare del termine legale di pagamento, senza necessità di costituzione in mora; in mancanza di prova della data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, il termine decorre dalla data della prestazione dei servizi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
(1) La Corte chiarisce che la cessione della partecipazione sociale effettuata dalla procedura concorsuale non può essere interpretata come comportamento concludente di subentro nel contratto consortile, ma costituisce, al contrario, un tipico atto di liquidazione dell'attivo. Da questo principio discende il rigetto della pretesa di riconoscere la prededuzione ai crediti anteriori fondata sull'asserito subentro implicito. Si tratta di un chiarimento destinato ad avere rilievo anche oltre il caso delle società consortili, nella ricostruzione del concetto di subentro nei contratti pendenti da parte degli organi della procedura.
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