Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35099 - pubb. 09/09/2026
Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria
Cassazione civile, sez. II, 03 Aprile 2026, n. 8426. Pres. Scarpa. Est. De Giorgio.
AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE - Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura - Mandatario dei condomini - Conseguenze - Determinazione del compenso ai sensi dell'art. 1709 c.c. - Autonoma pattuizione - Valore di proposta contrattuale - Esclusione - Fattispecie
In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 - vigente temporis - comma 1, c.c. non assume la qualità di ausiliario del giudice, ma quella di mandatario dei condomini, sicché il rapporto è di natura contrattuale, con obbligo di rendiconto verso l'assemblea e compenso regolato dall'art. 1709 c.c., previa autonoma pattuizione; ne consegue che non può attribuirsi all'approvazione del bilancio preventivo valore di proposta contrattuale nei confronti dell'amministratore, attesa l'autonomia tra la delibera di conferma e retribuzione e quella di approvazione del preventivo ex art. 1135, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva desunto l'accordo sul compenso dall'approvazione di un bilancio preventivo recante una voce "a titolo di spesa per l'amministrazione del condominio" e dal mancato dissenso dell'amministratore in proposito all'atto della nomina, avvenuta peraltro svariati mesi dopo l'approvazione del suddetto preventivo). (massima ufficiale)
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