Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35098 - pubb. 08/09/2026
Meritevolezza ai fini dell’esdebitazione ex art. 282 CCII: escluso l’eccesso di delega e/o il contrasto con la Direttiva 1023/2019
Appello Venezia, 25 Giugno 2026. Pres. Santoro. Est. Rizzieri.
Esdebitazione ex art. 282 CCII – Giudizio di meritevolezza – Requisiti soggettivi – Assenza di colpa grave, malafede o frode della determinazione del sovraindebitamento – Eccesso di delega e/o contrasto con il diritto unionale – Esclusione
La disciplina di cui all’art. 282, comma 2, CCII nella parte in cui prevede la colpa grave come causa ostativa all’esdebitazione, non appare illegittima e meritevole di censura, non eccedendo essa i limiti della legge delega e non ponendosi in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
Quanto al primo profilo, la legge delega n. 155 del 2017 non rimette integralmente alla discrezionalità del legislatore delegato l’individuazione dei presupposti soggettivi per l’accesso al beneficio, anzi stabilisce espressamente – all’art. 9, comma 1, lett. b) – che l’esdebitazione debba essere esclusa nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa non è l’esito di un’autonoma introduzione compiuta dal legislatore delegato, ma rappresenta diretta attuazione del criterio direttivo fissato dalla legge delega.
Né può dirsi che il quadro normativo eurounitario, invocato quale ragione di disapplicazione o di incostituzionalità dell’art. 282, comma 2, CCII, consenta di trarre le conclusioni prospettate in ordine all’asserita illegittimità della disciplina nazionale, considerato, da un lato, che la Direttiva (UE) 2019/1023 si occupa primariamente degli imprenditori e non impone ai Paesi membri di estendere l’istituto dell’esdebitazione a soggetti non esercenti attività di impresa, lasciando anche sotto tale profilo un ampio margine di discrezionalità agli Stati - per cui l’Italia rimaneva libera di non introdurre l’esdebitazione per soggetti non imprenditori, e non è configurabile un contrasto con il diritto unionale per il fatto che il legislatore nazionale abbia previsto l’esdebitazione a tali soggetti a condizione che la situazione di sovraindebitamento non sia stata causata da colpa grave -, e dall’altro lato, va osservato che la Direttiva non prevede in modo tassativo le ipotesi ostative all’esdebitazione, limitandosi a indicare, tra le possibili cause di esclusione, condotte connotate da disonestà o mala fede, e riconoscendo espressamente agli Stati membri la facoltà di mantenere o introdurre ulteriori limitazioni, ove ciò sia ritenuto necessario per garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori. Ne consegue che, se è vero che la Direttiva non menziona espressamente la colpa grave tra le cause ostative, è altrettanto vero che essa non ne preclude l’introduzione da parte del legislatore nazionale, il quale è abilitato ad individuare criteri più rigorosi di accesso al beneficio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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