Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35096 - pubb. 08/09/2026
Fondi comuni di investimento e azione esecutiva: la separazione patrimoniale deve essere provata con riferimento ai singoli rapporti aggrediti
Tribunale Roma, 15 Luglio 2026. Est. Ciufolini.
Fondi comuni di investimento - SGR - Azione esecutiva - Fondo privo di soggettività - Patrimonio separato
Fondi comuni di investimento - Debiti tributari - IMU - SGR - Soggettività passiva - Azione esecutiva
Fondi comuni di investimento - Separazione patrimoniale - Opposizione all’esecuzione - Onere della prova - Rapporti bancari pignorati
Fondi comuni di investimento - SGR - Conti bancari - Intestazione formale - Patrimonio proprio e patrimonio del fondo - Prova della destinazione
Fondi comuni di investimento - Separazione patrimoniale - Azione esecutiva - Beni individuati - Necessità
Fondi comuni di investimento - Estinzione del fondo - Responsabilità della SGR - Cass. n. 16285/2024 - Distinzione
Fondi comuni di investimento - Art. 36 TUF - D.lgs. n. 47 del 2026 - Obbligazioni tributarie - Responsabilità limitata al patrimonio del fondo - Retroattività - Esclusione
I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. L’azione esecutiva relativa ai rapporti del fondo deve pertanto essere intrapresa nei confronti della SGR, quale soggetto giuridico operante nei rapporti esterni, fermo il limite derivante dalla separazione patrimoniale.
La SGR è soggetto passivo degli obblighi tributari connessi alla gestione degli immobili appartenenti al fondo. I crediti erariali derivanti da tale gestione legittimano pertanto l’azione esecutiva nei confronti della società di gestione, quale soggetto che opera nei rapporti giuridici esterni.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la mera invocazione del principio di separazione patrimoniale non è sufficiente a paralizzare l’azione esecutiva. Spetta all’opponente dimostrare, mediante idonea documentazione contabile, bancaria o gestionale, la concreta riferibilità dei rapporti pignorati a un patrimonio diverso da quello cui è imputabile il debito azionato.
La formale intestazione di un rapporto bancario alla SGR non consente, da sola, di stabilire se le somme appartengano al patrimonio proprio della società o al patrimonio separato del fondo. È necessaria una prova specifica della destinazione patrimoniale del singolo rapporto, poiché la SGR opera formalmente nei rapporti esterni anche per conto del fondo.
La separazione patrimoniale costituisce un limite all’aggressione esecutiva, ma opera con riferimento a beni e rapporti concretamente individuati. Essa non determina l’automatica illegittimità di ogni esecuzione promossa nei confronti della SGR per debiti riferibili alla gestione del fondo.
Il principio secondo cui, dopo l’estinzione del fondo, non è configurabile una responsabilità diretta della SGR per il mancato pagamento dell’IVA gravante sul fondo, salvo autonomo titolo di responsabilità, non è applicabile alla diversa ipotesi di pignoramenti eseguiti per debiti IMU quando i rapporti bancari siano formalmente intestati alla SGR e non sia dimostrata la loro estraneità al patrimonio del fondo interessato dal debito tributario.
La modifica dell’art. 36 TUF introdotta dal d.lgs. n. 47/2026, secondo cui delle obbligazioni relative alla gestione del fondo, comprese quelle tributarie, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo o del comparto, non si applica automaticamente ai rapporti già sorti e agli atti esecutivi già compiuti sotto la disciplina previgente, in mancanza di una disposizione espressa di retroattività o di natura autenticamente interpretativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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