Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35079 - pubb. 04/09/2026
Dopo il correttivo ter, il cram down fiscale può determinare il raggiungimento della maggioranza delle classi nel concordato in continuità
Tribunale Milano, 25 Giugno 2026. Pres., est. De Simone.
Concordato preventivo in continuità - Cram down fiscale - Creditori pubblici - Voto determinante - Maggioranza delle classi - Conversione funzionale del dissenso - Non deteriorità del trattamento - Giudizio comparativo - Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Azioni di responsabilità - Attivo concordatario - Aleatorietà - Rilevanza
Nel concordato in continuità aziendale, il meccanismo previsto dall'art. 88, comma 4, CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, non si limita a neutralizzare il dissenso dei creditori pubblici, ma, qualora ricorrano i presupposti della non deteriorità del trattamento e della decisività del voto, consente di considerare il voto contrario degli enti pubblici come idoneo al raggiungimento della maggioranza delle classi, mediante una conversione funzionale del dissenso.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 88, comma 4, CCII, il giudizio di non deteriorità richiede il confronto tra il trattamento riservato ai creditori pubblici dalla proposta concordataria e quello conseguibile nello scenario della liquidazione giudiziale, dovendosi ritenere ingiustificato il dissenso quando il concordato assicuri una soddisfazione superiore, ancorché contenuta, rispetto all'alternativa liquidatoria.
Le azioni di responsabilità possono essere incluse tra le componenti dell'attivo del piano concordatario anche se caratterizzate da margini di aleatorietà, purché non costituiscano l'elemento determinante dell'equilibrio economico della proposta, che deve trovare adeguato sostegno in componenti attive certe e strutturali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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