Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35078 - pubb. 04/09/2026

Locazione dell'immobile pignorato stipulata dal custode ed estinzione del processo esecutivo

Cassazione civile, sez. III, 09 Marzo 2026, n. 5330. Pres. Frasca. Est. Fanticini.


ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - Locazione dell'immobile pignorato stipulata dal custode - Estinzione della procedura - Automatica inefficacia del contratto - Frutti maturati - Spettanza all'esecutato - Azione intrapresa dal custode per il relativo recupero - Successione dell'esecutato ex art. 111 c.p.c. - Configurabilità



Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c. (massima ufficiale)




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