Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35076 - pubb. 03/09/2026

La violazione dell'art. 48 c.p.c. non può essere dedotta con il regolamento di competenza

Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 2026, n. 23430. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.


Regolamento di competenza - Sentenza pronunciata dopo la proposizione del regolamento - Violazione dell'art. 48 c.p.c. - Sospensione della potestas iudicandi - Natura della censura - Regolamento di competenza - Inammissibilità



La censura con la quale si deduca che il giudice di merito, pronunciandosi sulla competenza e sul merito dopo la proposizione del regolamento di competenza, abbia deciso in violazione dell'art. 48 c.p.c. per sopravvenuta sospensione della potestas iudicandi, non investe la sola questione di competenza e non è pertanto deducibile mediante regolamento di competenza, neppure ai sensi dell'art. 43 c.p.c., ma deve essere proposta con l'impugnazione di merito davanti al giudice del gravame. (1)


(1) La Corte di cassazione non afferma che l'art. 48 c.p.c. non operi, bensì che, anche se si assume che il giudice abbia deciso senza potestas iudicandi, tale vizio non può essere fatto valere con il regolamento di competenza, perché non riguarda la sola competenza ma investe la validità della sentenza nel suo complesso e, quindi, appartiene al giudizio di impugnazione ordinario. È un chiarimento processuale di notevole interesse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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