Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35067 - pubb. 02/09/2026
Concordato in continuità - Applicabilità dell’approvazione forzosa ex art. 88 CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024
Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2026, n. 19790. Pres. Ferro. Est. Zuliani.
Concordato in continuità - Art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024 - Applicabilità dell’approvazione forzosa (c.d. cram down) - Esclusione - Fondamento
L'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, CCII, ovvero delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio. (massima ufficiale)
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