Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35005 - pubb. 25/07/2026
L'insinuazione al passivo del controvalore pecuniario dell'obbligo di fare rimasto ineseguito
Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2026, n. 18396. Pres. Pazzi. Est. Amatore.
Fallimento – Obbligazione di fare – Divieto di azioni esecutive individuali – Conversione in credito pecuniario
Ai sensi degli artt. 51 e 59 l. fall., l'obbligazione di fare portata da un titolo giudiziale definitivo nei confronti del soggetto successivamente dichiarato fallito deve essere ammessa al passivo per il suo controvalore pecuniario, determinato con riferimento alle spese necessarie per l'esecuzione della prestazione rimasta inadempiuta alla data della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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