Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35004 - pubb. 25/07/2026
La revocatoria fallimentare e la riforma dell'art. 802 cod. nav.
Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2026, n. 12638. Pres. Vella. Est. Zuliani.
FALLIMENTO - Riforma dell'art. 802 c.n. - Pagamento di diritti e tariffe da parte del vettore aereo - Revocabilità - Sussistenza - Fondamento
In tema di revocatoria fallimentare, anche dopo la riforma dell'art. 802 del r.d. n. 327 del 1942 (Codice della navigazione), ad opera del d.lgs n. 151 del 2006, devono ritenersi assoggettabili ad azione revocatoria i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, essendo a tal fine irrilevante che quest'ultimo non possa scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi o negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento, in quanto occorre unicamente prendere in considerazione il momento in cui il pagamento è effettuato e non l'origine del credito o la data della controprestazione, non assumendo perciò rilievo contrario l'impossibilità di avvalersi dell'autotutela prevista dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (massima ufficiale)
Testo Integrale



