Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35003 - pubb. 24/07/2026

Il principio del "saldo zero" non è applicabile d'ufficio dal giudice

Tribunale Teramo, 30 Giugno 2026. Est. Fazzini.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Banca e cessionario del credito - Onere della prova - Produzione degli estratti conto - Saldaconto - Insufficienza


Opposizione a decreto ingiuntivo - Ricognizione di debito - Prova del credito bancario - Quantificazione del saldo - Idoneità - Esclusione


Opposizione a decreto ingiuntivo - Rapporto di conto corrente - Mancanza degli estratti conto iniziali - Principio del saldo zero - Natura - Applicazione d'ufficio - Esclusione



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca o il cessionario del credito che agisca per il pagamento del saldo di un conto corrente ha l'onere di provare l'intero andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto completi, dall'apertura alla chiusura del rapporto; il solo estratto di saldaconto, pur sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non è idoneo a dimostrare il credito nel successivo giudizio a cognizione piena.


La ricognizione di debito e il conseguente accordo di rateizzazione non sono idonei, di per sé, a dimostrare la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, poiché non consentono di verificare la correttezza della formazione del saldo né sanano eventuali nullità delle clausole contrattuali che abbiano inciso sulla sua determinazione.


Il principio del "saldo zero", consistente nell'assumere pari a zero il saldo alla data del primo estratto conto disponibile in mancanza degli estratti conto relativi al periodo precedente, non costituisce un principio di diritto processuale applicabile d'ufficio dal giudice, ma rappresenta una delle possibili metodologie tecnico-contabili utilizzabili nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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