Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34978 - pubb. 18/07/2026
Custodia dell’immobile pignorato dopo l’apertura della liquidazione giudiziale in presenza di credito fondiario
Tribunale Larino, 04 Marzo 2026. Est. D'Alonzo.
Liquidazione giudiziale – Esecuzione immobiliare – Credito fondiario – Nomina del custode – Superfluità
Nelle procedure esecutive promosse o proseguite dal creditore fondiario e nelle procedure coltivate dal curatore ai sensi dell’art. 216, comma 10, CCII, il giudice dell’esecuzione può omettere la nomina del custode, poiché nelle relative funzioni subentra il curatore in forza delle disposizioni che disciplinano l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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