Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34955 - pubb. 14/07/2026
Rigetto delle misure protettive nella domanda prenotativa per assenza di un concreto progetto di risanamento
Tribunale Massa, 20 Maggio 2026. Est. Pellegri.
Il Tribunale di Massa ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive formulata da una società che aveva presentato domanda prenotativa ai sensi dell’art. 44 CCII. La società aveva già beneficiato, nell’ambito di una precedente composizione negoziata, dell’intero periodo massimo di 240 giorni di misure protettive, senza tuttavia pervenire ad alcuna soluzione della crisi.
La circostanza che il debitore abbia già beneficiato, nell’ambito della composizione negoziata, dell’intero periodo massimo di misure protettive previsto dall’art. 19 CCII costituisce elemento rilevante nella valutazione della successiva richiesta di protezione formulata in sede di domanda prenotativa.
[Dall’istruttoria svolta dal commissario giudiziale è emerso che il piano predisposto durante la composizione negoziata era ormai superato e non più attuale, essendo venute meno le principali fonti di soddisfazione dei creditori originariamente previste. In particolare, il principale immobile aziendale, individuato come fonte essenziale di liquidità, era stato alienato a una società riconducibile al medesimo centro decisionale dell’amministratore e successivamente rivenduto a terzi, con dispersione del relativo corrispettivo all’interno di società collegate. La società debitrice non aveva rappresentato in modo trasparente tali operazioni nel ricorso ex art. 44 CCII.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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