Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34953 - pubb. 14/07/2026

Legittimità costituzionale del termine di decadenza di cui all’art. 495, comma 1, c.p.c. nell'espropriazione immobiliare

Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2026, n. 1477. Pres. De Stefano. Est. Valle.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all’art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento



È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito. (massima ufficiale)




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