Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34946 - pubb. 11/07/2026
Sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Primo Presidente, 27 Aprile 2026, n. 11326. Pres., est. D'Ascola.
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione "risolta" dalla S.C. - Precedenti specifici in termini - Necessità - Esclusione - Enunciati di principio espressi in pronuncia di valenza nomofilattica su aspetti più generali - Sufficienza - Fattispecie
Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che la questione rimessa alla Corte non sia stata da questa già "risolta", per tale dovendosi intendere, non solo quella già affrontata da precedenti che abbiano deciso specificamente in merito alla stessa, ma anche quella rispetto alla quale gli indirizzi di orientamento e gli enunciati di principio risultino comunque idonei a fornire al giudice del merito il cammino da percorrere, attraverso un'indicazione ermeneutica rappresentata per completezza di quadro, in sede di elaborazione di una pronuncia di valenza nomofilattica destinata ad affrontare aspetti più generali. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione degli effetti, nel procedimento congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., della revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi, rilevando che la S.C., nell'ambito di un precedente rinvio pregiudiziale relativo all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale, aveva esaminato, seppur incidentalmente, detta problematica, offrendo gli strumenti interpretativi per risolvere la quaestio iuris). (massima ufficiale)
Testo Integrale



