Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34931 - pubb. 08/07/2026
Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione e competenza funzionale
Cassazione civile, sez. I, 27 Aprile 2026, n. 11220. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, ne risulta violata la statuizione sull'alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), in quanto si è già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità. (massima ufficiale)
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