Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34919 - pubb. 04/07/2026

La Cassazione sulla impugnazione del provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2026, n. 15790. Pres. Terrusi. Est. D'Orazio.


Fallimento – Comitato dei creditori – Surroga del giudice delegato – Natura del provvedimento – Impugnazione



Il provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori ai sensi dell’art. 41, quarto comma, l.f. conserva la natura sostanziale dell’atto che sarebbe stato adottato dal comitato e si colloca nell’ambito delle funzioni gestorie e autorizzatorie proprie di quest’ultimo.


Tale provvedimento (nella specie un'autorizzazione alla stipulazione di una transazione) èdunque impugnabile mediante reclamo ex art. 36 l.f. e non mediante reclamo ex art. 26 l.f., essendo decisiva la funzione gestoria del provvedimento e la sua riconducibilità alla sfera di competenza del comitato dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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