Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34911 - pubb. 03/07/2026

Creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva e debitore ammesso al concordato preventivo

Cassazione civile, sez. III, 10 Gennaio 2026, n. 573. Pres. De Stefano. Est. Saija.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Debitore ammesso al concordato preventivo - Creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva - Possibilità di agire in forza di un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza di omologa - Natura condannatoria - Titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie



Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato). (massima ufficiale)




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