Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34907 - pubb. 02/07/2026
Concordato preventivo in continuità: cram down interclassi e approvazione non a maggioranza
Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2026, n. 15593. Pres. Ferro. Est. Crolla.
Concordato preventivo in continuità – Omologazione – Cram down interclassi – Approvazione non a maggioranza delle classi – Presupposti
In tema di concordato preventivo in continuità, nella formulazione dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, l'omologazione può essere pronunciata anche in mancanza dell'approvazione della maggioranza delle classi soltanto quando almeno una classe, ovvero l'unica classe che abbia espresso voto favorevole, sia costituita da creditori titolari di diritti di prelazione degradati o falcidiati dal piano e destinatari di un trattamento che comporti il pagamento, almeno parziale, del credito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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