Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34901 - pubb. 01/07/2026

Finanza esterna liberamente distribuibile nel concordato in continuità e irrilevanza ai fini dell’individuazione della classe favorevole ex art. 112 CCII

Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2026, n. 15593. Pres. Ferro. Est. Crolla.


Concordato in continuità - Finanza esterna - Irrilevanza ai fini dell’individuazione della classe favorevole ex art. 112 CCII



Nel concordato in continuità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore del d.lvo n. 136 del 2024, l’apporto di finanza esterna, in quanto non generato dalla prosecuzione utile in sé dell’attività d’impresa, è liberamente distribuibile in deroga alle disposizioni di all’art. 84, comma 6, CCII, con la conseguenza che esso non è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che, beneficiandone, ha espresso il sostegno del concordato ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. d), seconda parte, CCII (principio di diritto enunciato dalla Corte). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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