Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34699 - pubb. 08/05/2026
Il Tribunale di Parma su un raro caso di decadenza dal diritto di accettare l’eredità
Tribunale Parma, 12 Agosto 2024. Est. Fiaschi.
Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni – Decadenza dal diritto di accettare l’eredità – Possesso dei beni ereditari
La mancata dichiarazione di accettazione dell’eredità da parte del chiamato entro il termine di quaranta giorni dalla conclusione dell’inventario determina la decadenza, ai sensi dell’art. 487, comma 3, c.c., dal diritto di accettare l’eredità.
Il possesso richiesto dall’art. 485 c.c., pur potendo interessare anche uno soltanto dei beni ereditari, intende una relazione di fatto con il bene tale da consentire al titolare concreti poteri di amministrazione e disposizione anche a mezzo di terzi detentori.
La semplice disponibilità da parte del chiamato all’eredità delle chiavi dell’appartamento in cui abitava il de cuius, di per sé non configura una situazione possessoria rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., non potendo attestare in alcun modo che questi si trovasse rispetto al bene ereditario in una posizione che consentisse di esercitare sullo stesso concreti poteri di amministrazione o disposizione. (Antonio Sgambati) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell'Avv. Antonio Sgambati - Studio GALLETTI & PARTNERS
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